Consulenza Assicurativa

VIAGGI, SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

ASSICURAZIONI: AUTO, MOTO

Nella nostra Agenzia potrai trovare una consulenza specialistica per tutte le tue esigenze assicurative.

Non solo prodotti assicurativi per auto e moto, ma anche autocarri leggeri, camper e altri veicoli, e ancora viaggi, salute, casa, famiglia, professione e complementari per auto e moto.

Assicurazioni Auto, Moto e altri veicoli

Tante le proposte assicurative per la tua auto e la tua moto, ma anche per camper, mezzi professionali, autocarri e altri veicoli. Nelle nostre agenzie potranno consigliarti la polizza ritagliata sulle tue esigenze, con tutte le garanzie di cui hai bisogno.

Garanzie Accessorie per Auto e Moto

Oltre alla RCA di base, sono disponibili diverse garanzie accessorie per coprire ogni esigenza legata al possesso di un veicolo: guasti meccanici, furto e incendio, Kasko, assistenza stradale, dalle auto ai mezzi professionali e molto altro.

Assicurazione Viaggi e Tempo Libero

Per i viaggi e il tempo libero, puoi garantirti l’assistenza in tutto il mondo e le spese in caso di infortunio o malattia, il bagaglio e tutti gli imprevisti che possono rischiare di rovinare le tue vacanze.

Assicurazione Salute

Un ampio ventaglio di soluzioni per garantirti tutto ciò che occorre in caso di infortunio o malattia, come l’assistenza sanitaria, l’assistenza domiciliare, consulenze mediche, cure fisioterapiche, indennizzi in caso di ricovero ed intervento per te e la tua famiglia.

Assicurazione Casa, Famiglia, Lavoro

Coperture assicurative specifiche per la tua casa, per la tua famiglia e per la tua vita professionale, per poter essere tranquillo in qualsiasi situazione e con qualunque imprevisto: interventi in casa, danni da incendio, furto o fenomeni atmosferici, una copertura per grandi e piccoli inconvenienti domestici, assistenza e tutela per la tua azienda o la tua professione.

Per ulteriori informazioni contattaci a:

 CARPIO snc,  II Trav. Fiume n.12
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La Nostra Agenzia offre i seguenti Servizi Assicurativi

L’assicurazione auto, o RCA (Responsabilità Civile Auto) è un contratto assicurativo, obbligatorio per legge per ogni mezzo a motore circolante sulle strade italiane. Sono 3 i soggetti interessati: contraente dell’assicurazione (colui che sottoscrive il contratto), assicurato (proprietario del veicolo) e conducente (colui che guida il mezzo). I tre soggetti possono anche essere differenti.

L’RCA garantisce l’assicurato da richieste di risarcimento per danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo e di cui il conducente del veicolo è responsabile. La compagnia si impegna a coprire tali danni a fronte del pagamento di un premio da parte dell’assicurato.

“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (art. 2054 c.1 Cod. Civ.): il danneggiato che avanza la richiesta di risarcimento dovrà dimostrare di aver subito un danno ingiusto, l’entità e il collegamento tra il danno e la circolazione del veicolo. La colpa del conducente è invece presunta: sarà suo onere provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (prova liberatoria).

“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” (art. 2054 c.2 Cod. Civ.). In mancanza di prove contrarie (es. il modulo CAI o CID compilato correttamente nel quale si evidenzia la colpa di uno dei due conducenti), si presume che la colpa sia di entrambi.

L’obbligo dell’assicurazione L’obbligo dell’assicurazione RCA è stato introdotto per la prima volta in Italia nel 1969. I soggetti su cui grava l’obbligo di assicurare il veicolo posto in circolazione sono: il conducente, il proprietario e tutti gli altri soggetti responsabili secondo l’articolo 2054 del Codice Civile. Se guidi privo di una RCA, violi la legge e ti esponi a grossi rischi: “Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.” (art. 193 Cod. della Strada). Altrettanto rischioso è guidare con una RCA falsa: in questi casi la legge dispone il sequestro del mezzo e la sospensione della patente, prevedendo inoltre la possibilità di sanzioni penali.

La copertura assicurativa RCA L’assicurazione RCA comprende sempre la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati. In caso di dolo da parte dell’assicurato, la copertura è operante nei confronti del terzo danneggiato, ma la compagnia assicurativa può agire in regresso nei confronti del responsabile che ha agito dolosamente.

Il massimale Il massimale è la somma massima entro la quale l’assicuratore è obbligato per ciascun sinistro. Il decreto legislativo del 6 novembre 2007 n.198 ha alzato i limiti minimi per i massimali delle assicurazioni auto, a seconda che si tratti di danni provocati a cose o a persone. Nel primo caso, danni provocati a cose, il massimale minimo è di 1.000.000 di euro; nel caso di danni provocati a persone il massimale minimo è di 5.000.000 di euro, a prescindere dal numero delle vittime.

Le rivalse Il terzo danneggiato è sempre tutelato dall’assicurazione RCA per i casi previsti dalla legge. La compagnia assicurativa però può stabilire determinati casi in cui l’assicurazione non è operante: per questi casi la compagnia, dopo aver provveduto a risarcire il terzo danneggiato dalle conseguenze del sinistro, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato. Normalmente si tratta di gravi violazioni del Codice della Strada, come il trasporto non conforme alle disposizioni vigenti oppure il caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza. In alcuni casi la possibilità di rivalsa viene automaticamente limitata dalla compagnia (es. al 10% del danno con il massimo di € 2.500) oppure è data la possibilità di eliminarla con un sovrappremio.

Le clausole di limitazione alla guida Esistono diverse clausole che regolano l’operatività della garanzia RCA sulla base del conducente del veicolo. La cosiddetta “guida libera” prevede l’operatività della garanzia qualunque sia la persona alla guida, chiaramente se abilitato secondo le disposizioni di legge in vigore. Nella “guida esperta” la garanzia opera a condizione che il veicolo sia guidato da persone con età superiore al minimo inserito nel contratto (normalmente 23 o 25 anni). Con la “guida esclusiva” viene indicato un unico guidatore: nel caso in cui si trovasse alla guida qualcun altro al momento del sinistro, la garanzia non opera.

Assicurazioni moto Anche per le moto, così come per le auto, c’è l’obbligo dell’assicurazione. Per saperne di più visita la pagina sulle Assicurazioni Moto.

Garanzie accessorie Ci sono alcuni aspetti, come eventuali danni subiti dal conducente stesso responsabile di un sinistro, che non sono coperti da una RCA di base. Per sapere quali sono e come proteggerti al meglio visita la pagina sulle Garanzie Accessorie.

Rinnovo e disdetta Il contratto di assicurazione auto ha durata annuale. Per sapere come rinnovare o disdire la tua polizza auto vai alla pagina Rinnovo e Disdetta.

Decreto Bersani Il Decreto Bersani ha introdotto importanti novità nel settore delle assicurazioni RCA. Per conoscerle visita la pagina interna dedicata.

Sinistro stradale Circolare privi di una RCA è particolarmente rischioso, si è totalmente scoperti in caso di incidente. Per sapere come comportarti in caso di sinistro visita la pagina dedicata.

Carta Verde Vuoi andare all’estero con la tua macchina o la tua moto? Porta la tua assicurazione con te e stai sicuro anche all’estero. Leggi come fare per richiedere la Carta Verde.

Assicurazioni auto temporanee Se usi l’auto per poco tempo o per pochi chilometri puoi scegliere di risparmiare, sottoscrivendo una assicurazione auto temporanea. Ce ne sono di diverse tipologie, clicca qui per saperne di più.

Assicurazioni per auto e moto d’epoca Possiedi un’auto o una moto molto vecchi? Per te ci sono assicurazioni speciali. Visita la pagina dedicata alle assicurazioni per auto e moto d’epoca.

Come per le auto, anche per le moto vige l’obbligo dell’assicurazione per poter circolare su strada, qualunque sia la cilindrata. Anche in questo caso si parla di RCA. Il premio assicurativo da corrispondere per una polizza moto viene calcolato sulla base di diversi parametri, come l’età del conducente, la potenza della moto, la residenza del proprietario e altro ancora.

Il meccanismo di copertura funziona come per le assicurazioni auto: in caso di danni causati dalla circolazione della moto la compagnia si impegna a rimborsare persone e cose fino al massimale indicato in polizza. Per legge il massimale minimo di un’assicurazione moto non può essere inferiore a € 6.000.000 di cui € 5.000.000 per danni a persone e € 1.000.000 per danni a cose.

Se usi il tuo motoveicolo solo in alcuni periodi dell’anno, puoi sottoscrivere delle polizze che prevedano la facoltà di sospendere il contratto. La copertura cessa dal momento della sospensione sino alla richiesta di riattivazione. In questo modo la scadenza della copertura si “sposta” di tanti giorni quanti sono quelli di durata della sospensione.

Esistono altre tipologie di polizze, definite “assicurazioni moto a consumo” in quanto il premio viene pagato sulla base dell’effettivo uso che si fa del mezzo o dei chilometri che si percorrono.

L’RCA, obbligatoria per legge, garantisce esclusivamente i danni causati a terzi in caso di incidente con il proprio veicolo. Per avere una copertura più ampia, puoi completare la tua assicurazione con una serie di coperture aggiuntive, definite “garanzie accessorie”.

Esistono molti tipi di garanzie accessorie per l’assicurazione che possono essere attivate e coprono il veicolo, il conducente o il proprietario in determinate situazioni: per capire quale è meglio attivare devi considerare la tua tipologia di guida, la frequenza con cui guidi e se altre persone guidano il tuo veicolo, la città in cui vivi, lo stato del tuo veicolo e cose di questo tipo. La scelta di attivare altre garanzie dipende da molti aspetti, tra cui la situazione economica e la propensione al rischio di ciascuna persona. Per questo è importante chiedere l’assistenza di consulenti capaci che possano consigliarti al meglio per ottimizzare le risorse in base alle singole esigenze.

Tra le garanzie accessorie si segnalano:

Assicurazione Infortuni del conducente. La garanzia Infortuni del conducente copre tutti i danni subiti da chiunque sia alla guida dell’auto al momento del sinistro, esclusi dalla garanzia RCA.

Assicurazione Furto e Incendio. Garantisce un indennizzo in caso di danni, parziali o totali, subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, anche se solo tentati, e di incendio.

Assicurazione Kasko. Copre i danni subiti dal proprio veicolo per responsabilità propria del conducente: nella versione completa (o “totale”) garantisce copertura per i danni subiti dal veicolo in conseguenza di urto durante la circolazione; nella versione parziale (o anche “Mini Kasko”) rimborsa solo i danni del proprio veicolo derivanti da collisione con un altro veicolo identificato.

Assicurazione Cristalli. Con questa garanzia accessoria vengono coperte le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli dell’auto necessarie in seguito a rottura accidentale.

Assicurazione Tutela legale. La Tutela legale copre le spese per eventuale consulenza e assistenza legale necessarie all’assicurato nel caso in cui debba affrontare procedimenti civili, penali o amministrativi.

Assistenza stradale. Questa garanzia fornisce assistenza in caso di guasto o incidente e in genere comprende il traino del veicolo alla officina più vicina e supporto in caso di necessità di un veicolo sostitutivo. Per esempio si può arrivare ad avere l’auto sostitutiva sul luogo del fermo oltre alla copertura delle spese di trasferimento.

Assicurazione Eventi naturali e sociopolitici. In questo caso la compagnia assicurativa copre i danneggiamenti al veicolo dovuti a situazioni atmosferiche, come grandine o temporali, oppure in caso di atti vandalici.

Fino al 2012 era libera la scelta se optare per una polizza senza tacito rinnovo (per la quale non c’era obbligo di disdetta, ma la cui copertura cessava dal momento stesso di scadenza contrattuale) oppure per una polizza che tacitamente si rinnovava di anno in anno, in assenza di disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale.

Abolizione del tacito rinnovo Con l’entrata in vigore del c.d. “Decreto Sviluppo” che abolisce il tacito rinnovo per l’assicurazione, a partire dal primo gennaio 2013 non è più necessario comunicare la propria intenzione di non rinnovare. La copertura assicurativa è sempre prorogata di 15 giorni dopo la scadenza del contratto, anche se non si stipula un nuovo contratto con la medesima compagnia.

La compagnia assicuratrice è sempre tenuta ad inviare all’assicurato l’attestato di rischio necessario per stipulare una nuova polizza con un’altra compagnia, almeno un mese prima della scadenza.

Disdetta Assicurazione RCA Nessun modulo da inviare quindi per la disdetta della assicurazione auto, ma procedure più semplici e più mobilità per gli utenti, che potranno scegliere con serenità e senza lungaggini amministrative una nuova compagnia.

E’ importante sottolineare che l’abrogazione del tacito rinnovo è valida solo per l’assicurazione RC Auto, per tutte le restanti polizze devi comunicare la disdetta prima della scadenza, in genere 30 giorni (controlla il tuo contratto assicurativo nel quale sono indicati i giorni entro cui poter inviare la comunicazione di disdetta).

Rinnovo Assicurazione RCA In caso tu voglia procedere con il rinnovo della RCA, dovrai comunicarlo per tempo alla compagnia assicuratrice, fornendo l’esplicito consenso al rinnovo, altrimenti la polizza non verrà rinnovata e il rischio è di ritrovarti scoperto e senza assicurazione.

Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, meglio noto come “Decreto Bersani”, ha introdotto importanti novità nel settore delle assicurazioni. Lo scopo dell’allora Ministro per lo Sviluppo Economico era quello di dare una maggiore trasparenza al cliente finale e nuovo impulso alla concorrenza. Le conseguenze più significative si hanno nel settore delle assicurazioni auto e moto.

In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo, della stessa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un suo familiare stabilmente convivente, esso andrà assegnato alla classe di merito più favorevole già goduta sul contratto di riferimento; anche se il contratto di riferimento proviene da altra compagnia di assicurazione.

Inoltre, in caso di cessazione del rischio (per vendita, demolizione, esportazione etc.) o di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del mezzo, l’ultimo attestato di rischio conserva la sua validità – solo per il proprietario - per cinque anni.

In caso di sinistro stradale è importante fare una denuncia completa ed esatta in ogni sua parte, così da rendere più veloci le procedure per il rimborso di eventuali danni. Mantieni la calma, verifica l’ingenza dei danni soprattutto alle persone, nel caso in cui necessitino di cure immediate. Occorre evitare ulteriori situazioni di pericolo, verificando ad esempio se le auto sono ferme dopo una curva o bloccano la circolazione, e bisogna segnalare adeguatamente la presenza del sinistro.

In caso di disaccordo sulle dinamiche dell’intervento, chiedi l’intervento dell’autorità pubblica. E’ importante raccogliere tutte le informazioni utili affinché possa far valere velocemente i tuoi diritti al risarcimento: ricordati che in assenza di prova contraria, si presume che la responsabilità del sinistro sia al 50%!

Modulo CID (Modulo Blu o CAI) Se sei in possesso del modulo per la constatazione amichevole, il cosiddetto Modulo Blu (o anche CAI, meglio conosciuto però come modulo CID), bisogna compilarlo in ogni sua parte, sforzandoti di essere il più chiaro e completo possibile con le informazioni. È importantissimo inserire i dati delle assicurazioni coinvolte, barrare le caselle che meglio inquadrano le modalità del sinistro, disegnare in maniera chiara il grafico del sinistro, indicare i danni subiti dai veicoli e annotare nel campo “osservazioni” tutto ciò che può essere utile per descrivere meglio quanto accaduto. Il modulo va firmato da entrambi i guidatori dei veicoli coinvolti nel sinistro; se una delle parti si rifiuta di firmare il modulo, il documento non avrà valore di “constatazione amichevole”, ma potrà essere usato per denunciare il sinistro. Due copie del modulo vanno poi trattenute dopo la firma, le altre copie vanno consegnate all’altro conducente.

Anche se non sei in possesso del modulo necessario devi comunque raccogliere tutti i dati come la data, l’ora e il luogo del sinistro, la targa e il tipo di veicolo con cui c’è stato il sinistro, il nome della compagnia dell’altro veicolo, i dati dell’altro conducente o del proprietario del veicolo, se diverso dal conducente. E’ importante anche fare una descrizione dettagliata dell’incidente e dei danni, almeno quelli visibili, e prendere nota delle generalità di feriti, eventuali testimoni o intervento delle autorità.

Risarcimento dei danni in caso di sinistro I dati raccolti in sede di sinistro vanno poi inviati alla tua compagnia assicurativa, che provvederà al risarcimento diretto dei danni nel caso in cui rientri tra i casi previsti dalla Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD). Diversamente sarà onere del danneggiato chiedere i danni alla controparte, direttamente alla Compagnia oppure al conducente responsabile del sinistro. La comunicazione del sinistro alla propria compagnia va fatta entro e non oltre tre giorni dal momento dell’incidente. Alla comunicazione deve poi far seguito l’invio dei dati raccolti dopo il sinistro.

Per circolare all’estero con il tuo veicolo è necessario che tu sia in regola con l’obbligo di assicurazione, secondo la normativa vigente nel Paese ospitante, esattamente come avviene in Italia.

Paesi della UE in cui si può circolare liberamente con la propria assicurazione Per la circolazione nei paesi dell’Unione Europea è necessario avere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, per dimostrare l’adempimento dell’obbligo assicurativo. La polizza assicurativa stipulata in Italia è sufficiente in questi casi a coprire eventuali danni in caso di sinistro. In particolare, i paesi in cui c’è libera circolazione sono: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia , Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Paesi in cui è necessaria la Carta Verde per circolare con il proprio veicolo Al di fuori di questi Paesi devi dimostrare la validità della tua assicurazione RCA attraverso l’esibizione della Carta Verde. Essa, infatti, è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo di assicurazione secondo la normativa vigente nel Paese ospitante. Nel caso in cui risulti sprovvisto della Carta Verde, alla frontiera dovrai stipulare obbligatoriamente un’assicurazione temporanea (detta “polizza di frontiera”) per poter circolare nel paese straniero, che però ha un costo maggiore rispetto alla Carta Verde. I paesi in cui è necessaria la Carta Verde sono: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. Paesi in cui è necessario stipulare una polizza di frontiera Per tutti i paesi non inclusi nel precedente elenco non c’è convenzione per la Carta Verde. Questo significa che in tali paesi l’unica via possibile per essere assicurati è la stipula di una polizza alla frontiera.

Se sei possessore di veicoli storici, auto o moto, esistono delle speciali tariffe speciali che le compagnie assicurative mettono a disposizione degli appassionati del settore.

I vantaggi in questi casi sono molteplici: oltre alla tariffazione bassa, la classe di appartenenza di un veicolo storico è fissa, senza cioè il sistema del bonus-malus, e hai una scontistica ancora maggiore nel caso in cui tu possegga più veicoli d’epoca.

Un mezzo viene definito “d’epoca” quando esce dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per entrare in musei o collezioni private, oppure quando il veicolo in questione ha compiuto i vent’anni di età. In questi casi bisogna iscrivere il veicolo ad un registro di auto o moto storiche o a club dedicati, come ad esempio l’ASI, l’Automotoclub storico italiano o l’FMI, la Federazione motociclistica italiana.

Una volta avvenuta l’iscrizione, con il certificato rilasciato puoi richiedere un preventivo alle compagnie assicuratrici; alcune compagnie richiedono ulteriori documenti extra o certificazioni, prima di proporre un’assicurazione per il veicolo d’epoca.

All’atto di stipulare la polizza, controlla eventuali esclusioni o coperture non previste: in alcuni casi ad esempio è previsto che il veicolo storico non sia guidato quotidianamente ma solo in alcune occasioni come viaggi o raduni, in altri casi per essere coperto deve essere guidato sempre dallo stesso conducente.

La legge n. 990 del 24 dicembre 1969 impone l’obbligo, per tutti i veicoli a motore posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi. L'art. 181 del codice della strada italiano imponeva l’obbligo di esporre il contrassegno relativo all'assicurazione sul veicolo di riferimento.

Dal 18 ottobre 2015, grazie al Ddl Liberalizzazioni (art. 31 ddl 24/01/2012 n.1, convertito in legge 27/2012) non devi più esporre sul parabrezza del veicolo il contrassegno della tua assicurazione. La molla che spinge in questa direzione è quella della lotta all’evasione, che colpisce il settore assicurativo in maniera importante.

Secondo l’Ania infatti, nel 2014 circa 3.900.000 veicoli viaggiavano senza assicurazione, quasi il 9% del totale dei veicoli circolanti. Con l’introduzione del cosiddetto “contrassegno elettronico”, le Forze dell’Ordine hanno a disposizione un database, aggiornato in tempo reale dalle compagnie assicurative, con cui poter fare i controlli semplicemente introducendo il numero di targa, sia nel corso di un posto di blocco sia su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza.

In questo modo sarà più difficile circolare senza assicurazione in quanto non ci sono contrassegni cartacei da falsificare, perché il tutto viene digitalizzato.

Cosa cambia per la circolazione all’estero Per circolare nei paesi dell’Unione Europea, in Andorra, Svizzera e Serbia, è obbligatorio avere con sé il certificato di assicurazione. Nei paesi extra UE resta obbligatoria la Carta Verde, come in passato. Cosa fare in caso di incidente E’ importante tenere in auto il certificato di assicurazione da esibire in caso di incidente. In tal modo, infatti, sarà possibile dimostrare il nome della compagnia con cui è assicurato il tuo veicolo. In caso di incidente con un veicolo non assicurato, la persona danneggiata può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che risarcisce i danni causati da veicoli non assicurati, assicurati con imprese fallite o non identificati. Sul sito www.consap.it trovi tutte le indicazioni del caso.

 Soggetto alla vigilanza dell’IVASS (relativamente all’attività di distribuzione assicurativa).
Per poter consultare gli estremi della relativa iscrizione qui: https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/

Numero Iscrizione : E000064243
Soggetto alla vigilanza dell’IVASS (inerente all’attività di distribuzione assicurativa)
Sezione : E – Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D
Ragione o denominazione sociale : CARPIO SNC DI CARPIO EUGENIO E ANNUNZIATELLA ANGEL – II Trav. Fiume n.12 – -80027 – Frattamaggiore NA , Italia.  PEC: carpio@pec.consulenzauto.it
Data Iscrizione : 19 febbraio 2007

Numero Iscrizione : E000064237
Soggetto alla vigilanza dell’IVASS (inerente all’attività di distribuzione assicurativa)
Sezione : E – Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D
Nominativo : CARPIO EUGENIO
Data Iscrizione : 19 febbraio 2007

Numero Iscrizione : E000010828
Soggetto alla vigilanza dell’IVASS (inerente all’attività di distribuzione assicurativa)
Sezione : E – Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D
Nominativo : ANNUNZIATELLA ANGELINA
Data Iscrizione : 19 febbraio 2007


Recapito per la presentazione dei reclami presso la sede legale:
CARPIO SNC DI CARPIO EUGENIO E ANNUNZIATELLA ANGELINA
II Trav. Fiume n.12 – -80027 – Frattamaggiore NA
TEL: + 39 (081) 8801576
PEC: carpio@pec.consulenzauto.it


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